È tassato il collezionista privato nella vendita di un'opera d'arte?

di Umberto Zagarese

 

La cessione di un’opera d’arte effettuata da un soggetto privato, non imprenditore, potrebbe comportare un onere fiscale a suo carico al verificarsi di determinate condizioni.
Il nostro ordinamento tributario individua in proposito due figure: quella del collezionista privato e quella dello speculatore occasionale.
Il collezionista privato è tipicamente animato da uno spirito “culturale” che lo induce ad acquistare le opere per incrementare la propria collezione e, a tal fine, potrebbe episodicamente decidere di cedere alcune opere in favore di altre di qualità migliore.
Al contrario, lo speculatore occasionale è animato da un fine lucrativo e acquista occasionalmente opere d’arte, al fine di una successiva cessione delle stesse, cercando di conseguire un profitto.
Posto che gli utili realizzati dal collezionista privato, che non agisca nell’esercizio d’impresa, sono di regola irrilevanti ai fini fiscali, può tuttavia accadere che la compravendita di opere d’arte configuri una “attività commerciale occasionale” produttiva di “Redditi diversi” soggetti a Irpef, secondo l’art. 67, lett. i), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86), come “redditi derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente”.
Il verificarsi di tale circostanza va accertato caso per caso avendo riguardo alle caratteristiche dell’operazione e tenendo presenti i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza e dalla prassi tributarie.
In primo luogo, deve escludersi che le operazioni di mera dismissione di opere d’arte ricevute per effetto di successioni o donazioni integrino un’attività commerciale occasionale. Infatti, per poter parlare di attività commerciale, è necessario che i beni venduti siano stati acquistati a titolo oneroso.
Sebbene la norma in esame faccia riferimento a una “attività”, la condizione dell’esercizio di attività commerciale può verificarsi anche in caso di svolgimento di un singolo atto di compravendita se caratterizzato da una complessità di organizzazione e da una rilevanza del reddito.
La giurisprudenza ha infatti precisato che nel distinguere la figura del collezionista da quella dello speculatore occasionale non bisognerà esaminare l’abitualità, ma verificare la presenza dello svolgimento di un’attività commerciale ancorché non abituale. Tale requisito andrà quindi accertato avendo riguardo allo “scopo” delle vendite effettuate dai contribuenti, al fine di verificare la presenza di un “preordinato” intento “speculativo”.
Tale indagine non risulta agevole, soprattutto quando decorrono parecchi anni dall’operazione di acquisto. L’intento speculativo, tuttavia, potrebbe essere facilmente individuabile quando vi sia un collegamento immediato, un nesso causale, tra l’acquisto e la vendita (ad es. acquisto su commissione). Anche la durata del possesso potrebbe essere sintomatica di una preordinazione in quanto, solitamente, chi specula detiene le opere per un tempo limitato per trarne un profitto, mentre il collezionista è portato a rivendere le opere solo dopo un certo periodo in cui l’opera è stata in collezione.
È evidente che la mancanza nel nostro ordinamento tributario di una norma che regoli in modo esplicito la tassazione del guadagno della vendita di un’opera d’arte, genera una forte situazione di incertezza. Questa incertezza traspare non solo a livello giurisprudenziale, ma anche nella prassi operativa degli uffici finanziari che nel dubbio di non poter attrarre a tassazione dei redditi, utilizza delle prove per presunzioni che spetterà al contribuente confutare.