di Umberto Zagarese

 

Con l’ordinanza dell’8 marzo 2023, i Giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che il collezionista di opere d’arte non è soggetto ad alcun obbligo dichiarativo né di versamento delle imposte, in caso di cessione delle sue opere.

La Cassazione, rifacendosi alle norme del nostro ordinamento in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, di imposta sul valore aggiunto e sui principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea sui medesimi argomenti, afferma che la cessione di una o più opere d’arte può far emergere una plusvalenza tassabile in capo al cessionario solo se quest’ultimo viene identificato come mercante d’arte o speculatore occasionale.

Il mercante d’arte è colui che professionalmente e abitualmente, anche in assenza di un’organizzazione di tipo imprenditoriale, esercita il commercio delle opere d’arte con il fine ultimo di trarne un profitto. Mentre, lo speculatore occasionale viene identificato dai Giudici come quel soggetto che acquista occasionalmente opere d’arte al fine di rivenderle e conseguire un utile.

Il collezionista invece, secondo la Corte di Cassazione, è colui che acquista le opere d’arte per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla generando una plusvalenza poiché il suo interesse è “rivolto non tanto al valore economico della res (opera) quanto a quello estetico-culturale, per il piacere che possedere l’opera genera, per l’interesse all’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre”. Partendo da questi presupposti, una eventuale cessione delle opere d’arte, non determinerebbe in capo al cedente l’obbligo di dichiarare la vendita in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, né di corrispondere le imposte sulla “plusvalenza” potenzialmente realizzata.

La pronuncia della Cassazione, dunque, è di rilevante importanza, in quanto definisce chiaramente i principi in base ai quali la cessione di opere d’arte (e di altri beni oggetto di collezioni) non è tassata, evitando inutili contenziosi in futuro con l’Amministrazione Finanziaria.

Da ultimo vogliamo ricordare che il tema della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d’arte effettuate da collezionisti privati, è contenuto nel disegno di legge di delega al Governo della riforma del sistema fiscale. Ci auguriamo che anche il legislatore si allinei all’orientamento della Corte di Cassazione che ha in via definitiva chiarito tale fattispecie.