di Umberto Zagarese

 

Molti collezionisti si chiedono se sia opportuno o meno gestire la propria collezione all’interno di un Trust o di una Fondazione.

Tipicamente, questo tipo di riflessioni, sopraggiungono nel momento in cui ci si interroga sulla futura destinazione della collezione. Le alternative percorribili potrebbero essere la vendita delle opere oppure la donazione a favore di uno o più enti di tutela artistica (fondazioni e musei) oppure la trasmissione ai propri eredi demandando a loro la gestione futura.

Cedere la propria collezione, donarla o trasferirla ai propri eredi, non garantisce che la stessa possa mantenere la propria unitarietà e il proprio valore nel tempo; si può correre il rischio di perdere, o comunque ridurre, il valore creato negli anni con rilevanti investimenti di capitali. Nell’ottica della conservazione e della prosecuzione gestoria del patrimonio personale, si potrebbe ricorrere al Trust, istituto di diritto anglosassone, riconosciuto in Italia a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985. Si tratta di un contratto con il quale un soggetto, definito settlor (colui che ha la proprietà dei beni), dispone il trasferimento a favore del Trust di tutto o di una parte del suo patrimonio, attribuendone la gestione ad un altro soggetto, detto trustee, che lo amministrerà a favore di uno o più beneficiari, detti beneficiaries, (tipicamente gli eredi del settlor). È importante ricordare che il trasferimento dei beni comporta la perdita della proprietà da parte del disponente, il quale tuttavia, all’atto di costituzione del Trust, avrà dato disposizioni, attraverso la cosiddetta “letter of wishes”, su come indirizzare la gestione e l’erogazione dei frutti a favore dei beneficiari. Questi ultimi potranno poi ricevere una parte o l’intero patrimonio in futuro, ma solo al verificarsi di determinati eventi o ad una precisa scadenza. A maggior tutela delle proprie volontà, il settlor potrà anche nominare una figura, detta protector, che si occupi di vigilare sull’operato del trustee che amministra il patrimonio.

Il Trust presenta parecchi vantaggi, primo fra tutti la segregazione di una parte del patrimonio personale evitando il rischio che esso venga disperso o che sia oggetto di conflitto fra gli eredi beneficiari o ancora, come spesso accade nel caso delle opere d’arte, che queste confluiscano all’interno di una fondazione che le esporrebbe, con maggiore probabilità, a rilevanti difficoltà burocratiche connesse principalmente alle leggi che governano questo specifico ambito.

Tuttavia, considerata la sua atipicità rispetto al sistema normativo nazionale, risulta molto delicata la scelta delle giuste competenze da coinvolgere, sia nella pianificazione iniziale, sia nel corso della vita del Trust che al termine di durata prestabilito, periodo nel quale possono sorgere eventuali controversie o manifestarsi intenzioni differenti rispetto a quelle disposte inizialmente dal settlor.

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