di Avv. Michela Zanetti

 

Risale allo scorso 3 aprile una nuova pronuncia del Tar Lazio in materia di annullamento in autotutela di un attestato di libera circolazione rilasciato dalla Soprintendenza di Genova qualche anno fa. Il provvedimento, datato settembre 2019, consentiva l’uscita dal territorio nazionale di un dipinto raffigurante un San Pietro su fondo oro, acquistato all’asta da una società svizzera per circa duemila euro. Ottenuto l’attestato, l’acquirente, che opera nel mercato dell’arte, aveva trasferito il dipinto all’estero per restaurarlo. Nel 2021, l’opera restaurata raggiungeva Christies’ New York per essere rivenduta in asta, con la descrizione “Pittore del XVII secolo: San Pietro Dipinto su tavola fondo oro cm. 47×40 – ALC (Genova) n. 18603 del 3.9.2019”. Tuttavia, durante le consuete valutazioni preliminari, gli esperti della casa d’asta newyorkese attribuivano l’opera al pittore bresciano Vincenzo Foppa, padre del Rinascimento lombardo, e ne stimavano il valore tra i 200 e i 300 mila dollari. La notizia approdava anche sui social e così, da alcune discussioni in un gruppo privato di Facebook, il Ministero veniva a conoscenza del riconoscimento del dipinto e della sua imminente vendita all’asta. Immediatamente, l’amministrazione si attivava tramite il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per interrompere la procedura di vendita e annullava, in autotutela, ex art. 21 nonies L. n. 241/90, l’attestato di libera circolazione dell’opera, ordinandone altresì il rientro in Italia. Nella speranza di poter annullare tali provvedimenti, la società proprietaria del dipinto proponeva ricorso al Tar. Lo scorso aprile, il Tar dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso principale e rigettava il ricorso per motivi aggiunti.

Non è poi così infrequente che l’amministrazione intervenga successivamente al rilascio di un attestato di libera circolazione per dichiararne l’annullamento tramite l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 21 nonies della L. 241/90: si tratta del cosiddetto annullamento in autotutela, efficace retroattivamente, che può essere invocato laddove l’amministrazione, riesaminando il proprio operato, si accorga di un vizio esistente ab origine nel provvedimento. Il rimedio è esperibile in presenza di un interesse pubblico tale da giustificare l’annullamento dell’atto viziato. Il legislatore ha previsto un limite temporale all’esperibilità di tale rimedio, fissando un termine di dodici mesi (n.d.r. diciotto all’epoca della vicenda in oggetto) oltre il quale l’amministrazione non potrà più agire in autotutela (anche se l’applicabilità di tale termine anche agli attestati di libera circolazione non è poi così pacifica in giurisprudenza).

In che casi, quindi, l’amministrazione potrebbe voler annullare in autotutela un attestato di libera circolazione? Per fare qualche esempio, si pensi all’ipotesi in cui un’opera subisca un cambio di attribuzione (dapprima attribuita alla “bottega di” o alla “scuola di” e poi riconosciuta come di mano del maestro) oppure all’ipotesi in cui, appunto, un restauro sveli un’opera totalmente diversa rispetto a quella portata all’esame dell’amministrazione (il TAR Lazio in una pronuncia del 16.10.2018 parla addirittura di aliud pro alio); famoso il caso che ha visto coinvolto un dipinto di Giotto, originariamente attribuito ad un anonimo imitatore del XIX secolo e lasciato uscire dall’Italia che si è poi rivelato ascrivibile, in seguito al restauro, nientemeno che al grande maestro. Ancora, si potrebbe pensare all’ipotesi in cui un’opera venga riesaminata all’estero e si riveli essere di eccezionale rarità– si pensi al caso del dipinto Ritratto di Camillo Borghese di Francois Gérard, attualmente in giudizio, dove l’opera era stata presentata alla Soprintendenza di Bologna come dipinto ad olio su tela raffigurante ritratto virile, salvo rivelarsi poi come l’unico ritratto presente in Italia di Camillo Borghese, cognato di Napoleone.

Per quanto riguarda il caso in esame, le ragioni che hanno portato il Ministero a procedere con l’annullamento in autotutela si basano sul fatto che l’attestato di libera circolazione sarebbe stato rilasciato sulla base di un’istruttoria ritenuta insufficiente, svolta sulla base di una denuncia fuorviante, carente ed incompleta […]. L’opera sarebbe stata sottoposta all’esame della Commissione presso l’Ufficio Esportazione di Genova “imbruttita e “mascherata” […] Il cattivo stato di conservazione del dipinto, aggravato da pesanti ridipinture, e la mancata indicazione dei predetti elementi conoscitivi avrebbe indotto le Commissioni istruttorie interpellate […], a rilasciare il richiesto attestato sulla base di una rappresentazione carente ed incompleta dei fatti. Nonostante i numerosi motivi di ricorso presentati dal proprietario del dipinto, il Tar ha comunque ritenuto scevra da profili di illogicità e irragionevolezza la valutazione resa dall’amministrazione in conformità con i criteri fissati dal D.M. 537/2017 (nella fattispecie, qualità artistica e rarità) e pertanto ne ha escluso la sindacabilità in sede giurisdizionale, rigettando il ricorso.

Si tratta di questioni che fanno discutere e lasciano aperti molti interrogativi. In un mondo come quello dell’arte, la questione relativa all’attribuzione e alla provenienza (specialmente con riguardo alle opere più risalenti) porta in sé un’incertezza intrinseca, essendo spesso ancora affidata quasi esclusivamente alle opinioni degli esperti, per loro stessa natura modificabili ed opinabili. Uno strumento come quello dell’annullamento in autotutela rischia, quindi, di ingenerare ancora più incertezza e confusione nei soggetti che si trovano ad operare all’interno del mercato dell’arte. Forse il problema potrebbe essere in parte risolto a monte, ovvero fornendo alle amministrazioni gli strumenti per approfondire in maniera ancor più rigorosa la provenienza delle opere e la loro attribuzione, attraverso una attenta due diligence storico artistica. In tal modo si eviterebbe di dover “correre ai ripari” quando ormai l’opera ha già varcato i confini del nostro paese, con una maggior tutela di tutti gli interessi coinvolti.

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