di Dott. Umberto Zagarese

 

Il trasferimento di un’opera d’arte per via ereditaria è soggetto ad imposta di successione determinabile mediante l’applicazione di un’aliquota variabile, ad un valore imponibile che, secondo le disposizioni del Testo Unico 346/90, corrisponde al valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; la definizione di valore venale può essere considerata una declinazione terminologica del valore di mercato e pertanto non distante da quest’ultimo. Quanto alle aliquote, di seguito viene riportata una tabella di sintesi:

“Beneficiari” Aliquota Franchigie
Coniuge e parente in linea retta 4% 1.000.000
Fratelli e sorelle 6% 100.000
Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado 6% N/A
Altri soggetti 8% N/A

Sono poi previste dalla normativa alcune regole speciali:

la prima relativa alla presunzione di esistenza nell’attivo ereditario di “denaro, gioielli e mobilia” che comporta un aumento del valore globale netto imponibile del dieci per cento salvo la possibilità di redazione di un inventario analitico che dimostri l’assenza dei predetti elementi o, nel caso in cui fossero effettivamente disponibili, il loro valore risulti superiore rispetto a quello determinato con l’applicazione dell’aliquota forfettaria del dieci per cento.

Le opere d’arte rientrano nella categoria di mobilia solo se costituiscono ornamento delle abitazioni, inclusi i beni culturali non sottoposti a vincolo storico-culturale da parte del Ministero dei Beni Culturali ai sensi del Testo Unico 346/90.

Quanto alla fattispecie della donazione, valgono le medesime disposizioni viste per il trasferimento a seguito di successione ad eccezione della non operatività della presunzione di cui si è parlato al punto precedente.

Un ulteriore disposizione particolare riguarda i beni d’arte assoggettati ai vincoli storico-culturali che ne limitano la trasferibilità. In tal caso l’ordinamento riconosce un trattamento favorevole esentando detti beni dalle imposte di successione e donazione, sempre che il vincolo fosse stato rilasciato precedentemente al decesso, o al momento del trasferimento inter vivos (per la donazione) con applicazione però dell’imposta di registro fissa in questo ultimo caso, e che il bene fosse stato accuratamente conservato secondo il decreto di vincolo emesso dal Ministero. L’esenzione dalle imposte di successione e donazione viene appunto garantita solo previo rilascio di apposita certificazione rilasciata ad hoc dalla Soprintendenza delle Belle Arti che ha valutato e apposto il vincolo.

Si ricorda infine che, il collezionista privato che vende con operazioni “isolate” opere artistiche acquisite per successione o donazione non dovrà dichiarare i relativi proventi come redditi d’impresa ai fini Irpef, in quanto viene a mancare il cosiddetto requisito della preordinazione, vale a dire un legame sinallagmatico tra atti d’acquisto e successive vendite. Lo stesso requisito della preordinazione viene a mancare qualora la vendita sia un evento molto distante e non pronosticato al momento dell’acquisto.

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