di Avv. Michela Zanetti

 

È stato accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso presentato dagli eredi di Mario Schifano contro la Fondazione M.S. Multistudio: con ordinanza n. 4038 dell’8 febbraio 2022 la Corte ha stabilito che lede il diritto d’autore di un artista (o dei suoi eredi) un catalogo o uno studio metodologico (in qualunque forma sia realizzato) in cui vengano riprodotte integralmente le sue opere e che si ponga in concorrenza rispetto all’utilizzo economico riservato ai titolari del diritto.

Oggetto del contendere un catalogo denominato “Studio metodologico riguardante la catalogazione informatica dei dati relativi alle opere di Mario Schifano presenti presso la Fondazione”, realizzato dalla Fondazione. La pubblicazione e la riproduzione del catalogo informatico (6 volumi per un totale di 24mila opere riprodotte) non era stata accolta di buon grado dagli eredi dell’artista, che avevano agito in giudizio denunciando la violazione dei diritti d’autore sulle opere riprodotte, l’illecito sfruttamento del nome di Schifano e l’usurpazione delle prerogative derivanti dai diritti morali d’autore sulle opere da parte della Fondazione. Nonostante le delusioni del primo e del secondo grado (in cui era stata dichiarata la finalità meramente illustrativo/didascalica della catalogazione, lecita ai sensi dell’art. 70 LdA), gli eredi di Schifano hanno portato le loro ragioni sino in Cassazione, con esito favorevole.

Richiamandosi ad una nota pronuncia del 1996 (11343/96) la Corte ha sviscerato il tema della (libera) utilizzazione/riproduzione di opere d’arte e della conseguente possibile violazione dei diritti morali dell’artista (o dei suoi eredi), ritenendo, nel caso di specie, che il catalogo informatico, pubblicato anche in forma cartacea e divulgato dalla Fondazione (seppur gratuitamente), non potesse rientrare nelle ipotesi di deroga previste dall’art. 70 Lda, bensì ne costituisse, piuttosto, una violazione.

Secondo la Corte, infatti, la riproduzione di opere d’arte, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera per godere del regime delle libere utilizzazioni, inoltre, detta riproduzione deve essere strumentale agli scopi di critica e discussione, oltre che al fine meramente illustrativo correlato ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica dell’utilizzatore e non deve porsi in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera che compete al titolare del diritto: diritto che ricomprende non solo quello di operare la riproduzione di copie fisicamente identiche all’originale, ma qualunque altro tipo di replicazione dell’opera che sia in grado d’inserirsi nel mercato della riproduzione, e quindi anche la riproduzione fotografica in scala.

Ennesima debacle, quindi, per la Fondazione, cui era già stata proibita la spendita del nome dell’artista nonché la possibilità di presentarsi sul mercato come unico ente certificatore delle opere di Schifano.

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