Il "diritto di seguito": quando l’arte continua a pagare il suo autore

La legge italiana sul diritto d’autore (L.633/41) prevede un interessante istituto giuridico , che consente a un artista di trarre profitto dalla propria opera anche dopo averla venduta . Si tratta del diritto di seguito, o droit de suite: un diritto un po’ troppo spesso dimenticato, in forza del quale si riconosce agli autori di opere d’arte figurativa e manoscritti originaliun compenso per tutte le vendite successive alla prima delle loro opere. Una interessante tutela economica per gli artisti, che possono così godere del dell’incremento del valore economico delle proprie creazioni nel tempo, anche dopo averle cedute.

L’idea nasce in Francia, agli inizi del XX secolo, per sostenere gli artisti e i loro eredi, spesso esclusi dai guadagni generati nel tempo dalle rivendite delle loro opere nel mercato.
Ci sono voluti decenni prima che questa tutela fosse recepita anche nel resto d’Europa nella sua formulazione attuale. Fino agli anni Duemila, paesi come Regno Unito, Olanda e Austria avevano sollevato dubbi sulla sua applicabilità, temendo che essa potesse portare con sé più effetti negativi sul mercato che reali benefici. In Italia, il diritto era già stato inserito nella L. 633/1941, ma la sua effettiva attuazione (e riformulazione)è arrivata solo nel 2006, con il Decreto di attuazione n. 118/2006 della Direttiva UE 2001/84/CE, con cui il legislatore comunitario ne ha dettato la disciplina uniforme. Oggi è disciplinato agli articoli 144-155, 172 e 182 bis della L. 633/1941.

Che cos’è e come funziona il diritto di seguito

Tecnicamente, il diritto di seguito rientra tra i diritti patrimoniali d’autore, ovvero appartiene a quella rosa di diritti relativi allo sfruttamento commerciale dell’opera. A differenza degli altri diritti di questa categoria, però, non può essere ceduto, traferito o rinunciato.

Tale diritto è riconosciuto in capo agli autori di arti figurative, come pittura, scultura, disegno, fotografia, ceramica, vetro e ai manoscritti originali. Questo perché, rispetto a quanto avviene con le opere letterarie o musicali che possono circolare in migliaia di copie, nel campo dell’arte figurativa si realizza quella che viene definita la massima materializzazione del pensiero creativo. Un legame inscindibile tra creazione e supporto fisico attraverso cui essa circola . E se quindi l’opera di un artista, circolando nel mercato, aumenta di valore, è giusto che questi ne possa trarre beneficio, pur essendosene spogliato definitivamente tempo prima.

Il diritto dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte in capo agli eredi. In mancanza di successori fino al sesto grado, è l’ENAP (Ente Nazionale di Assistenza per i Pittori e gli Scultori) a subentrarne nella titolarità.

Quando si applica il diritto di seguito?

Attenzione però, non tutte le vendite danno diritto a questo compenso.

La lettera della norma è molto chiara. Perché sorga il diritto di seguito, la vendita deve essere avvenuta con l’intervento di un professionista del mercato dell’arte per un prezzo che superi 3.000 Euro. L’opera deve essere originale, o comunque una copia numerata e firmata dall’autore.

Il diritto non si applica se la vendita avviene tra privati, senza intermediari professionali. Il venditore ha acquistato l’opera direttamente dall’artista meno di tre anni prima e la rivende a meno di 10.000 euro.

Chi riscuote il diritto di seguito?

È la SIAE a incassare il compenso per conto degli autori (anche se non associati), trattenendo una provvigione. Il venditore deve dichiarare la transazione entro 90 giorni, versando un importo proporzionale al prezzo di vendita, secondo le fasce previste dalla legge. In ogni caso, il compenso non può superare i 12.500 euro per singola transazione.

Chi non denuncia o non paga rischia sanzioni fino a 5.165 euro, oltre alla sospensione dell’attività commerciale per un massimo di un anno.

Nelle intenzioni del legislatore, questo strumento rappresenta un importante mezzo per garantire tutela economica agli artisti. Nella pratica, tuttavia, resta spesso lettera morta.
Basta dare uno sguardo al sito della SIAE per trovare un lungo elenco di “autori non reperiti”: nomi, talvolta celebri, che non hanno mai esercitato il loro diritto.

Distrazione? Pigrizia? non conoscenza dell’istituto? Difficile dirlo.

Vale la pena ricordare, infine, che questo diritto è riconosciuto anche ad autori non italiani. Per quelli residenti nell’Unione Europea (e anche extra-UE, se residenti in Italia), non ci sono limitazioni. Solo per gli artisti extra-UE non residenti, l’applicabilità è subordinata alla reciprocità della legislazione del loro Paese d’origine.

Insomma il droit de suite è uno strumento con cui il legislatore ha voluto provare a ridurre lo scollamento, ancora troppo frequente, tra il successo commerciale di un’opera e il destino economico del suo autore.

Ma come accade spesso in Italia, la sua efficacia dipende non solo dalla legge, ma anche dalla consapevolezza e dalla volontà di chi ne ha diritto.

 

 

 

 

 

 


Finalmente Iva al 5% sulle opere d’arte.

Finalmente anche l’Italia compie un passo decisivo per rendere il mercato dell’arte più competitivo rispetto agli altri Paesi europei. IVA al 5% sulle opere d’arte. L’Italia finalmente allinea le regole al resto d’Europa.

Con il recente decreto legge “Disposizioni urgenti per finanziamenti”, è stata introdotta una misura attesa da anni. La riduzione dell’IVA dal 22% al 5% per le importazioni e le cessioni di opere d’arte.

Si tratta di un intervento che potrà colmare il divario fiscale che ha a lungo penalizzato galleristi, mercanti d’arte e collezionisti italiani. L’obiettivo è rendere il nostro Paese un punto di riferimento più attrattivo per gli scambi internazionali. Si eviterebbe in questo modo che molte transazioni vengano deviate verso altri Paesi europei dove l’IVA sull’arte è storicamente più bassa.

Questa novità rappresenta solo il primo tassello di una riforma più ampia. A luglio, il Parlamento discuterà ulteriori provvedimenti legati all’innovazione digitale nel settore. Oltre alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla revisione delle normative sulla notifica e la libera circolazione delle opere, sia in Italia che all’estero.

Finalmente Iva al 5% sulle opere d’arte.

Dal punto di vista tecnico, resta comunque possibile, per chi opera nel settore, scegliere il regime del margine IVA in caso di acquisto da privati. In questo caso, l’aliquota del 22% si applica solo sul margine realizzato tra il prezzo di vendita e quello di acquisto. La scelta tra regime del margine e nuova aliquota agevolata al 5% dipenderà quindi dalla specifica operazione e dalla convenienza fiscale.

Uno degli effetti più significativi dell’aliquota ridotta sarà una maggiore trasparenza nelle compravendite internazionali. In passato, per evitare l’IVA al 22%, molti operatori erano costretti a triangolazioni con Paesi europei a fiscalità più vantaggiosa. Ora, sarà più semplice e diretto concludere le operazioni nel rispetto delle regole italiane.

L’auspicio è che questa riforma prosegua in modo strutturato, offrendo finalmente al mondo dell’arte italiano una normativa chiara, moderna e allineata agli standard internazionali. È tempo che il nostro Paese riconosca e valorizzi pienamente i propri artisti, di ogni epoca, senza che la fiscalità diventi un ostacolo alla diffusione e alla vendita delle loro opere, sia in Italia che all’estero.

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Il collezionista non è tassato sulla vendita delle opere d’arte

di Umberto Zagarese

 

Con l’ordinanza dell’8 marzo 2023, i Giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che il collezionista di opere d’arte non è soggetto ad alcun obbligo dichiarativo né di versamento delle imposte, in caso di cessione delle sue opere.

La Cassazione, rifacendosi alle norme del nostro ordinamento in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche, di imposta sul valore aggiunto e sui principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea sui medesimi argomenti, afferma che la cessione di una o più opere d’arte può far emergere una plusvalenza tassabile in capo al cessionario solo se quest’ultimo viene identificato come mercante d’arte o speculatore occasionale.

Il mercante d’arte è colui che professionalmente e abitualmente, anche in assenza di un’organizzazione di tipo imprenditoriale, esercita il commercio delle opere d’arte con il fine ultimo di trarne un profitto. Mentre, lo speculatore occasionale viene identificato dai Giudici come quel soggetto che acquista occasionalmente opere d’arte al fine di rivenderle e conseguire un utile.

Il collezionista invece, secondo la Corte di Cassazione, è colui che acquista le opere d’arte per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla generando una plusvalenza poiché il suo interesse è “rivolto non tanto al valore economico della res (opera) quanto a quello estetico-culturale, per il piacere che possedere l’opera genera, per l’interesse all’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre”. Partendo da questi presupposti, una eventuale cessione delle opere d’arte, non determinerebbe in capo al cedente l’obbligo di dichiarare la vendita in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, né di corrispondere le imposte sulla “plusvalenza” potenzialmente realizzata.

La pronuncia della Cassazione, dunque, è di rilevante importanza, in quanto definisce chiaramente i principi in base ai quali la cessione di opere d’arte (e di altri beni oggetto di collezioni) non è tassata, evitando inutili contenziosi in futuro con l’Amministrazione Finanziaria.

Da ultimo vogliamo ricordare che il tema della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d’arte effettuate da collezionisti privati, è contenuto nel disegno di legge di delega al Governo della riforma del sistema fiscale. Ci auguriamo che anche il legislatore si allinei all’orientamento della Corte di Cassazione che ha in via definitiva chiarito tale fattispecie.

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Il Trust come strumento per la gestione della collezione di opere d'arte

di Dott. Umberto Zagarese

 

Molti collezionisti si chiedono se sia opportuno o meno gestire la propria collezione all’interno di un Trust o di una Fondazione.

Tipicamente, questo tipo di riflessioni, sopraggiungono nel momento in cui ci si interroga sulla futura destinazione della collezione. Le alternative percorribili potrebbero essere la vendita delle opere oppure la donazione a favore di uno o più enti di tutela artistica (fondazioni e musei) oppure la trasmissione ai propri eredi demandando a loro la gestione futura.

Cedere la propria collezione, donarla o trasferirla ai propri eredi, non garantisce che la stessa possa mantenere la propria unitarietà e il proprio valore nel tempo; si può correre il rischio di perdere, o comunque ridurre, il valore creato negli anni con rilevanti investimenti di capitali. Nell’ottica della conservazione e della prosecuzione gestoria del patrimonio personale, si potrebbe ricorrere al Trust, istituto di diritto anglosassone, riconosciuto in Italia a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985. Si tratta di un contratto con il quale un soggetto, definito settlor (colui che ha la proprietà dei beni), dispone il trasferimento a favore del Trust di tutto o di una parte del suo patrimonio, attribuendone la gestione ad un altro soggetto, detto trustee, che lo amministrerà a favore di uno o più beneficiari, detti beneficiaries, (tipicamente gli eredi del settlor). È importante ricordare che il trasferimento dei beni comporta la perdita della proprietà da parte del disponente, il quale tuttavia, all’atto di costituzione del Trust, avrà dato disposizioni, attraverso la cosiddetta “letter of wishes”, su come indirizzare la gestione e l’erogazione dei frutti a favore dei beneficiari. Questi ultimi potranno poi ricevere una parte o l’intero patrimonio in futuro, ma solo al verificarsi di determinati eventi o ad una precisa scadenza. A maggior tutela delle proprie volontà, il settlor potrà anche nominare una figura, detta protector, che si occupi di vigilare sull’operato del trustee che amministra il patrimonio.

Il Trust presenta parecchi vantaggi, primo fra tutti la segregazione di una parte del patrimonio personale evitando il rischio che esso venga disperso o che sia oggetto di conflitto fra gli eredi beneficiari o ancora, come spesso accade nel caso delle opere d’arte, che queste confluiscano all’interno di una fondazione che le esporrebbe, con maggiore probabilità, a rilevanti difficoltà burocratiche connesse principalmente alle leggi che governano questo specifico ambito.

Tuttavia, considerata la sua atipicità rispetto al sistema normativo nazionale, risulta molto delicata la scelta delle giuste competenze da coinvolgere, sia nella pianificazione iniziale, sia nel corso della vita del Trust che al termine di durata prestabilito, periodo nel quale possono sorgere eventuali controversie o manifestarsi intenzioni differenti rispetto a quelle disposte inizialmente dal settlor.

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Il modello delle Società Benefit nel mondo dell'arte

di Dott. Umberto Zagarese

 

La legge di stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle cosiddette Società Benefit (abbreviato “SB”). Possono essere società di nuova costituzione o già esistenti che, nell’esercizio di un’attività commerciale, oltre allo scopo di conseguire un profitto, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità territori e ambiente. L’approccio imprenditoriale delle Società Benefit prende ispirazione dal modello delle Benefit Corporation nato in America, basato sul concetto di Corporate Social Responsability ovvero sulla visione che all’interno delle imprese deve essere abbandonata l’idea di agire solo per interesse diretto degli azionisti o del top management. Al contrario, si devono assumere posizioni di responsabilità nei confronti dei principali interlocutori aziendali, definiti stakeholder, che sono di due tipi: interni e cioè coloro che agiscono, a vari livelli, nell’impresa (lavoratori, collaboratori, ecc…); esterni, ossia coloro che interagiscono nell’ambiente circostante all’impresa (fornitori, clienti, istituzioni, ecc…).

L’assunzione di responsabilità si deve manifestare attraverso azioni concrete, iniziative che generano valore, inteso come beneficio comune. Tipicamente le iniziative sono orientate ai temi della sostenibilità ambientale, poiché coinvolgono una maggiore platea sia di beneficiari diretti che di soggetti non strettamente interessati. In tale contesto, l’arte trova spazio attraverso l’opportunità di generare utilità positive per gli stakeholder introducendo progetti di natura artistico-culturale. Volendo fare un passo indietro, possiamo citare numerosi imprenditori che hanno scelto di favorire la diffusione dell’arte attraverso, ad esempio, l’erogazione di liberalità in favore di associazioni artistiche, musei e fondazioni, oppure attraverso il restauro del patrimonio artistico (incentivato con il cosiddetto Art Bonus) o ancora creando i musei di impresa. Mediante l’adesione al modello delle Società Benefit, invece, l’impresa è nelle condizioni di potersi innovare producendo esternalità positive, e l’arte è lo strumento attraverso il quale giungere a questo scopo, senza perdere la propria natura lucrativa e dunque senza creare effetti negativi per coloro i quali sono interessati in particolare a questo aspetto.

Su come si possa far convergere in un’unica direzione arte, impresa e Società Benefit, esistono diverse soluzioni: si potrebbero, ad esempio, valorizzare i giovani artisti o sostenere fondazioni che si occupino del recupero del patrimonio artistico locale. Oppure attraverso percorsi interni per la valorizzazione della propria identità aziendale (heritage), attraverso la creazione di un museo di impresa, oppure organizzando corsi a contenuto artistico per i dipendenti: in particolare modo, questo tipo di progettualità, favorisce la diffusione e il rafforzamento dei valori di appartenenza e creatività, con un positivo impatto sui processi del lavoro. Si possono inoltre organizzare progetti “crossover” che uniscono in un unico intento, impresa e terzi. È il caso, ad esempio, dei cosiddetti “culture workshop” o della collaborazione con le istituzioni, per la definizione di piani e interventi finalizzati alla produzione di utilità sociale.

A fronte comunque di vantaggi tangibili, l’implementazione del modello delle SB è possibile solo attraverso una competenza qualificata e una adeguata capacità di monitoraggio degli obiettivi aziendali, considerati anche i controlli e le responsabilità richieste dalla disciplina di tali società.

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È tassato il collezionista privato nella vendita di un'opera d'arte?

di Dott. Umberto Zagarese

 

La cessione di un’opera d’arte effettuata da un soggetto privato, non imprenditore, potrebbe comportare un onere fiscale a suo carico al verificarsi di determinate condizioni.
Il nostro ordinamento tributario individua in proposito due figure: quella del collezionista privato e quella dello speculatore occasionale.
Il collezionista privato è tipicamente animato da uno spirito “culturale” che lo induce ad acquistare le opere per incrementare la propria collezione e, a tal fine, potrebbe episodicamente decidere di cedere alcune opere in favore di altre di qualità migliore.
Al contrario, lo speculatore occasionale è animato da un fine lucrativo e acquista occasionalmente opere d’arte, al fine di una successiva cessione delle stesse, cercando di conseguire un profitto.
Posto che gli utili realizzati dal collezionista privato, che non agisca nell’esercizio d’impresa, sono di regola irrilevanti ai fini fiscali, può tuttavia accadere che la compravendita di opere d’arte configuri una “attività commerciale occasionale” produttiva di “Redditi diversi” soggetti a Irpef, secondo l’art. 67, lett. i), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86), come “redditi derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente”.
Il verificarsi di tale circostanza va accertato caso per caso avendo riguardo alle caratteristiche dell’operazione e tenendo presenti i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza e dalla prassi tributarie.
In primo luogo, deve escludersi che le operazioni di mera dismissione di opere d’arte ricevute per effetto di successioni o donazioni integrino un’attività commerciale occasionale. Infatti, per poter parlare di attività commerciale, è necessario che i beni venduti siano stati acquistati a titolo oneroso.
Sebbene la norma in esame faccia riferimento a una “attività”, la condizione dell’esercizio di attività commerciale può verificarsi anche in caso di svolgimento di un singolo atto di compravendita se caratterizzato da una complessità di organizzazione e da una rilevanza del reddito.
La giurisprudenza ha infatti precisato che nel distinguere la figura del collezionista da quella dello speculatore occasionale non bisognerà esaminare l’abitualità, ma verificare la presenza dello svolgimento di un’attività commerciale ancorché non abituale. Tale requisito andrà quindi accertato avendo riguardo allo “scopo” delle vendite effettuate dai contribuenti, al fine di verificare la presenza di un “preordinato” intento “speculativo”.
Tale indagine non risulta agevole, soprattutto quando decorrono parecchi anni dall’operazione di acquisto. L’intento speculativo, tuttavia, potrebbe essere facilmente individuabile quando vi sia un collegamento immediato, un nesso causale, tra l’acquisto e la vendita (ad es. acquisto su commissione). Anche la durata del possesso potrebbe essere sintomatica di una preordinazione in quanto, solitamente, chi specula detiene le opere per un tempo limitato per trarne un profitto, mentre il collezionista è portato a rivendere le opere solo dopo un certo periodo in cui l’opera è stata in collezione.
È evidente che la mancanza nel nostro ordinamento tributario di una norma che regoli in modo esplicito la tassazione del guadagno della vendita di un’opera d’arte, genera una forte situazione di incertezza. Questa incertezza traspare non solo a livello giurisprudenziale, ma anche nella prassi operativa degli uffici finanziari che nel dubbio di non poter attrarre a tassazione dei redditi, utilizza delle prove per presunzioni che spetterà al contribuente confutare.

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La Successione e la Donazione delle Opere d'Arte

di Dott. Umberto Zagarese

 

Il trasferimento di un’opera d’arte per via ereditaria è soggetto ad imposta di successione determinabile mediante l’applicazione di un’aliquota variabile, ad un valore imponibile che, secondo le disposizioni del Testo Unico 346/90, corrisponde al valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; la definizione di valore venale può essere considerata una declinazione terminologica del valore di mercato e pertanto non distante da quest’ultimo. Quanto alle aliquote, di seguito viene riportata una tabella di sintesi:

“Beneficiari” Aliquota Franchigie
Coniuge e parente in linea retta 4% 1.000.000
Fratelli e sorelle 6% 100.000
Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado 6% N/A
Altri soggetti 8% N/A

Sono poi previste dalla normativa alcune regole speciali:

la prima relativa alla presunzione di esistenza nell’attivo ereditario di “denaro, gioielli e mobilia” che comporta un aumento del valore globale netto imponibile del dieci per cento salvo la possibilità di redazione di un inventario analitico che dimostri l’assenza dei predetti elementi o, nel caso in cui fossero effettivamente disponibili, il loro valore risulti superiore rispetto a quello determinato con l’applicazione dell’aliquota forfettaria del dieci per cento.

Le opere d’arte rientrano nella categoria di mobilia solo se costituiscono ornamento delle abitazioni, inclusi i beni culturali non sottoposti a vincolo storico-culturale da parte del Ministero dei Beni Culturali ai sensi del Testo Unico 346/90.

Quanto alla fattispecie della donazione, valgono le medesime disposizioni viste per il trasferimento a seguito di successione ad eccezione della non operatività della presunzione di cui si è parlato al punto precedente.

Un ulteriore disposizione particolare riguarda i beni d’arte assoggettati ai vincoli storico-culturali che ne limitano la trasferibilità. In tal caso l’ordinamento riconosce un trattamento favorevole esentando detti beni dalle imposte di successione e donazione, sempre che il vincolo fosse stato rilasciato precedentemente al decesso, o al momento del trasferimento inter vivos (per la donazione) con applicazione però dell’imposta di registro fissa in questo ultimo caso, e che il bene fosse stato accuratamente conservato secondo il decreto di vincolo emesso dal Ministero. L’esenzione dalle imposte di successione e donazione viene appunto garantita solo previo rilascio di apposita certificazione rilasciata ad hoc dalla Soprintendenza delle Belle Arti che ha valutato e apposto il vincolo.

Si ricorda infine che, il collezionista privato che vende con operazioni “isolate” opere artistiche acquisite per successione o donazione non dovrà dichiarare i relativi proventi come redditi d'impresa ai fini Irpef, in quanto viene a mancare il cosiddetto requisito della preordinazione, vale a dire un legame sinallagmatico tra atti d’acquisto e successive vendite. Lo stesso requisito della preordinazione viene a mancare qualora la vendita sia un evento molto distante e non pronosticato al momento dell’acquisto.

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